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Accordi di ristrutturazione: non vi è necessità di autentica notarile

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 14 gennaio 2022, ammette che un accordo di ristrutturazione possa essere sottoscritto tramite scambio a mezzo pec di proposta e accettazione, senza necessità di autentica notarile ma con atti ricognitivi conclusi davanti al Notaio, inoltre conferma che nel giudizio di omologa l’autorità giudiziale non può entrare nel merito della convenienza dell’accordo.


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