In caso di falsità della procura, il rappresentante versa in carenza di potere; ne consegue che il contratto, concluso in nome e nell’interesse di un terzo, senza che colui che ha contrattato come rappresentante abbia il potere di rappresentanza, soggiace alla disciplina dell’art. 1398 c.c. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 8778/2024.
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