Se la centrale di committenza gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce; in caso di errore, pertanto, l’onere risarcitorio non può, quindi, che gravare sul soggetto che gestisce la procedura. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 marzo 2024, n. 2544.
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