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Assegno divorzile: da rivedersi se lei ha cambiato stile di vita con un nuovo compagno

Con l’ordinanza n. 3761 pubblicata il 12 febbraio 2024, la Cassazione civile rileva come in caso di sopravvenuta instaurazione di uno stabile rapporto di convivenza dell’ex coniuge beneficiario di un assegno divorzile disposto sia in funzione assistenziale che perequativa, è apodittico e contrario alla legge un mero “dimezzamento” di detto assegno in sede di revisione ex art. 9 della Legge 898/1970. Ciò in quanto nell’ambito di un siffatto giudizio di revisione deve essere appurato tanto i) il “peso” della componente assistenziale non più dovuta a seguito della sopravvenuta nuova stabile convivenza, quanto ii) l’effettiva “incidenza” economica di detta sopravvenuta convivenza rispetto alla residua funzione perequativa dell’assegno, e ciò anche iii) tenendo conto di elementi indiziari di maggiori disponibilità economiche derivanti della nuova relazione dell’ex coniuge nell’ambito di una nuova comparazione delle effettive ed attuali situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi all’esito della quale deve, se del caso, riparametrarsi l’assegno divorzile.


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