Menu Chiudi

No alla procura notarile per l’avvocato che partecipa alla mediazione al posto della parte

In applicazione del principio generale espresso dall’art. 1392 c.c. (la procura deve avere la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione («gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità»), la procura speciale sostanziale che conferisce i poteri di partecipazione alla mediazione in sostituzione della parte non è soggetta a formalità (procura notarile). Così ha deciso Trib. Milano 6.10.2023 n. 7689.


Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.