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Le norme di assistenza del periodo emergenziale esauriscono i loro effetti in quel periodo

Con la sentenza 20 luglio 2023, n. 155 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 81 e 117, comma 3, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della L. n. 191/2009 – dell’art. 13, comma 92, della L.R. Siciliana n. 16/2022, nella parte in cui stabilisce che, relativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l’anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l’attività a causa dell’emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni inerenti al periodo emergenziale, poiché le norme adottate in periodo emergenziale esauriscono i loro effetti limitatamente a tale periodo, sicché la loro estensione al di fuori del periodo emergenziale, non coperto dalla legislazione vigente, si pone in contrasto con la programmazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione siciliana, configurandosi le vigenti disposizioni in materia di Piano di rientro dal disavanzo sanitario quali principi di coordinamento della finanza pubblica.


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