Menu Chiudi

Il rapporto tra la domanda di mantenimento del coniuge e il suo diritto agli alimenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 luglio 2023, n. 19618 confermando la propria giurisprudenza consolidata (Cassazione civile n. 27695/2017; Cassazione civile n. 10718/2013; Cassazione civile n. 5977 del 1996; Cassazione civile n. 5831 del 1997), ribadisce che, in tema di separazione, la domanda con cui viene richiesto un assegno alimentare è da considerarsi un “minus” rispetto a quella più ampia con cui viene richiesto il mantenimento. Inoltre, l’istanza per gli alimenti, sebbene formulata in appello (per la prima volta) a seguito della dichiarazione di addebito, è da ritenersi comunque ammissibile, non potendosi qualificare come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. tenuti conto gli interessi che sono ad essa sottostanti.


Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.